Calcolo TFR Dipendenti Pubblici 2019. Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per dipendenti pubblici è una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.
L’importo è determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni. In caso di frazione di anno, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.
Dal 1° maggio 2014 la retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo non può eccedere la soglia di 240mila euro.
Il TFR corrisponde ad un accantonamento del 6,91% della retribuzione utile, da calcolarsi sul 100% delle stesse voci utili al TFS con l’aggiunta di altre individuate contrattualmente. L’importo così determinato, anno dopo anno, è rivalutato di una percentuale pari al 75% del tasso d’inflazione più 1,50% (ad esempio, per un tasso d’inflazione del 2%, la rivalutazione sarà pari al 3% =75% x 2% + 1,5%). Per tassi d’inflazione inferiori al 6%, la rivalutazione del TFR sarà sempre superiore all’inflazione stessa, producendo un aumento del potere d’acquisto degli accantonamenti. Con questa modalità, accantonamenti e rivalutazioni si capitalizzano anno dopo anno: il montante finale darà luogo alla prestazione lorda da assoggettare a tassazione separata ad aliquota media degli ultimi cinque anni d’imposta.
Allo stato attuale il pagamento del TFR è corrisposto come segue (articolo 12, comma 7, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78):
Invece, ai dipendenti che hanno terminano il servizio e hanno maturato i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2014, il pagamento del TFR è corrisposto come segue (articolo 1, comma 484, legge 27 dicembre 2013, n. 147):
Il diritto al TFR si prescrive sia per gli iscritti sia per i loro superstiti dopo cinque anni dal momento in cui è sorto. Si può interrompere la prescrizione con idoneo atto interruttivo.
Il TFR è corrisposto d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione. Il modello TFR1 è compilato a cura dell’ente o amministrazione di appartenenza.
La somma spettante può essere percepita tramite accredito sul conto corrente bancario/postale o altra modalità di pagamento elettronico.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it